Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 192/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 dicembre 2024, è cambiato in modo sostanziale il trattamento fiscale delle spese sostenute nell’ambito di incarichi professionali. Il provvedimento, attuativo della Riforma Fiscale (Legge n. 111/2023), interviene su uno degli aspetti più discussi del lavoro autonomo, ovvero le modalità con cui i costi sostenuti per conto del cliente vengono fatturati, dedotti e tassati.
In questa guida di Metatasse analizzeremo nel dettaglio cosa cambia dal 2025, quali sono le nuove esclusioni dal reddito, come si applicano le regole ai professionisti in regime ordinario e cosa aspettarsi per chi opera in regime forfettario.
Come cambia il riaddebito delle spese dal 2025 per ordinari
Secondo quanto stabilito dal nuovo articolo 5 del decreto, le spese analiticamente riaddebitate al cliente non concorreranno più alla formazione del reddito di lavoro autonomo. Non solo, queste somme non saranno soggette a ritenuta d'acconto e saranno integralmente deducibili per il professionista che le ha sostenute, superando di fatto il precedente meccanismo previsto dall’articolo 54, comma 3, del TUIR.
Il legislatore ha individuato con chiarezza le categorie di somme escluse dal reddito, tra cui:
● i contributi previdenziali e assistenziali a carico del soggetto che li versa;
● il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico, quando addebitate in modo analitico al committente;
● le spese condivise per l’uso di immobili e servizi, anche se utilizzati in modo promiscuo per l’attività professionale (queste spese devono essere documentate da accordi scritti e non possono essere forfettizzate in fattura).
Queste somme, come evidenziato dal pool di commercialisti e consulenti in ambito fiscale di Metatasse, non dovranno più essere assoggettate a tassazione né incideranno sul calcolo del reddito da lavoro autonomo.
Un ulteriore chiarimento riguarda le spese che, pur sostenute, non vengono rimborsate dal committente. In tal caso, il decreto prevede che la deducibilità possa essere recuperata, ma solo al verificarsi di determinati eventi. Nello specifico: la deducibilità potrà essere comunque riconosciuta, ma solo in presenza di determinati eventi che confermano l’inesigibilità del credito, secondo un principio di competenza attenuata.
Ad esempio, la deduzione è ammessa:
● dalla data di apertura della procedura fallimentare o equivalente del cliente (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, ecc.);
● dalla prescrizione del credito vantato dal professionista;
● se la fattura non è stata pagata entro un anno e l’importo complessivo (spesa più compenso) non supera i 2.500 euro, la deducibilità scatterà nell’anno successivo alla scadenza.
Si tratta di un’evoluzione normativa importante, spiegano gli esperti di Metatasse, che consente al professionista di non essere penalizzato sul piano fiscale nel caso in cui il cliente non rimborsi le spese sostenute.
Riaddebito spese sul regime forfettario: cosa cambia
Uno dei nodi ancora aperti riguarda l’applicazione di queste novità ai professionisti in regime forfettario. La norma, infatti, non contiene disposizioni esplicite per questa categoria, che determina il proprio reddito con metodi forfettari basati su un coefficiente di redditività applicato ai ricavi.
Tuttavia, secondo quanto riportato nella relazione tecnica al Dlgs 192/2024, le nuove regole non dovrebbero comportare effetti finanziari rilevanti per i forfettari, fatta eccezione per l’effetto in termini di cassa dovuto alla mancata applicazione della ritenuta d’acconto. Per i forfettari il reddito imponibile non cambia perché è calcolato sui ricavi, ma la ritenuta non verrà più applicata sulle spese documentate.
Questo perché, nella legislazione previgente, il meccanismo di riaddebito spese aveva già un effetto neutro sul reddito ai fini fiscali. Di conseguenza, la modifica normativa attuale, pur innovativa per i professionisti ordinari, potrebbe non alterare la posizione fiscale dei contribuenti forfettari, almeno dal punto di vista della determinazione del reddito.
Un ulteriore elemento interpretativo viene da una risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate (n. 428/2022), che distingue tra:
● anticipazioni documentate in nome e per conto del cliente, che non rientrano nel calcolo del fatturato;
● rimborsi spese generici (viaggio, vitto, alloggio), che invece sono rilevanti ai fini del calcolo dei compensi, anche per chi è in regime agevolato.
Alla luce di ciò è ragionevole attendersi ulteriori chiarimenti in futuro, al fine di definire con precisione se e in quali condizioni anche i forfettari potranno escludere determinate spese dal calcolo del reddito e del volume d’affari.
Cosa devono fare i professionisti per adeguarsi alla nuova normativa
La riforma introdotta dal Dlgs 192/2024 segna un passo importante verso una gestione più trasparente e coerente delle spese professionali, ma restano da chiarire alcuni aspetti applicativi, in particolare per quanto riguarda i forfettari.
Ulteriori chiarimenti interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate potrebbero dunque sciogliere in seguito i dubbi legati al trattamento dei rimborsi spese nei regimi agevolati.
Nel frattempo, per i professionisti, è consigliabile:
● fare una ricognizione delle tipologie di spesa abitualmente sostenute;
● differenziare con attenzione tra spese analitiche documentabili e spese generiche;
● aggiornare, se necessario, i criteri di fatturazione e le modalità di registrazione contabile.
Chiunque svolga un’attività professionale, specificano i consulenti di Metatasse, dal commercialista al consulente, dall’avvocato al progettista, dovrà affrontare questo cambiamento in modo consapevole, con l’aiuto del proprio consulente fiscale. Adeguarsi per tempo significa evitare errori, contestazioni o sanzioni, ma anche rivalutare il proprio modello di business.
Chi lavora con margini ridotti o opera vicino ai limiti del proprio regime fiscale, in particolare, è chiamato a un’attenta valutazione delle proprie procedure operative e contrattuali. La fase di transizione non sarà semplice, ma può diventare un’occasione per rafforzare l’efficienza interna e offrire maggiore chiarezza ai clienti.
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